Fatturazione Elettronica

Forfettari e fatturazione elettronica (anche con l’estero)

Obbligo di fatturazione elettronica

Dal 1.1.2024 è scattato l’obbligo generalizzato di emissione di fattura elettronica, anche per tutti i soggetti in regime forfettario.

 Più in particolare, solo per i contribuenti in regime forfettario che nell’anno 2021 avevano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, l’obbligo di fatturazione elettronica era entrato in vigore già dal 1.7.2022. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo è diventato operativo a decorrere dal 1.1.2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti.

Dal 1° gennaio 2024, dunque, tutte le fatture emesse da soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti in Italia – con l’eccezione delle fatture relative alle operazioni effettuate verso consumatori finali dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria – devono essere elettroniche, ossia spedite tramite il sistema di interscambio (SdI).

Si ricorda, inoltre, che laddove, invece, la permanenza nel regime forfettario sia venuta meno nel corso dell’anno per il superamento del nuovo limite di 100.000 euro, l’obbligo in capo al contribuente – ex forfettario divenuto istantaneamente ordinario – di emettere fattura elettronica con indicazione dell’Iva, opera già a partire dallo stesso anno del superamento.

Fatture emesse a cavallo d’anno

Fermo quanto sopra, va osservato come l’obbligo di fatturazione elettronica deve essere valutato in riferimento alla data di emissione del documento.

Per una fattura elettronica spedita tramite SdI, viene automaticamente ed inequivocabilmente attestata la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione” e si assume che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica corrisponda alla data di effettuazione dell’operazione.

Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dall’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto Iva, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Per le operazioni effettuate nel 2023 (in caso di possibile emissione di fattura cartacea), se il cedente/prestatore:

ha spedito, o comunque variamente messo a disposizione del cessionario/committente la fattura (extra SdI) entro il 31.12.2023, essa poteva essere analogica indipendentemente dalla data della sua ricezione da parte del cessionario/committente che, fermi restando gli ulteriori requisiti legislativamente previsti, può portare in detrazione la relativa imposta;

ha proceduto alla spedizione/messa a disposizione extra SdI dopo il 31.12.2023, fermo restando un eventuale ravvedimento in base all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 (cfr. l’articolo 1, comma 6, del Dlgs 127/2015).

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